Il Superbonus per le ristrutturazioni del 110% è operativo dal 1º luglio 2020. Il 9 luglio il provvedimento ha ottenuto l’approvazione alla Camera ma nonostante ciò il condizionale è d’obbligo perché la data per la conversione in legge è fissata per il 18 luglio. Se n’era parlato per la prima volta a maggio, e da quel momento le informazioni in merito sono variate più volte, visti i numerosi emendamenti proposti.
Nello specifico, precedentemente si parlava del bonus solo per lavori di isolamento termico, sostituzione della caldaia o interventi antisismici, lasciando aperte diverse questioni. Per esempio, non era chiaro se la detrazione fosse applicabile anche ad altri lavori di ristrutturazione, come la sostituzione degli infissi.
Non era chiaro se fosse possibile utilizzare il bonus anche per gli interventi sulle seconde case. Anche il nodo più spinoso, la trasformazione della detrazioni in sconto in fattura o in credito d’imposta cedibile, non era ancora stato sciolto.
Alcuni dubbi sono stati fugati recentemente, per altri bisognerà attendere ancora l’effettiva conversione in legge, ma cerchiamo di capire qualcosa in più sul Superbonus ristrutturazioni:
1. Cos’è il Superbonus
Si tratta di un incentivo per i lavori di ristrutturazione su edifici di varia natura. Gli ambiti interessati sono l’efficienza energetica (Ecobonus), gli interventi per la messa in sicurezza antisismica (Sisma Bonus) e l’istallazione di pannelli fotovoltaici e colonnine per i veicoli elettrici.
Il Superbonus è erogato sotto forma di detrazione Irper pari al 110% e sarà sfruttabile per lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fatta eccezione dei condomini di edilizia popolare. Per loro il termine sarà giugno 2022.

2. Gli edifici interessati
Sapevamo che il bonus avrebbe interessato sia le abitazioni singole di proprietà, come villette e cascine, o i condomini di cittadini. Ora l’utilizzo del Superbonus è stato esteso anche alle seconde case di privati cittadini, ad associazioni del terzo settore e società sportive dilettantistiche che potranno usufruirne per la ristrutturazione delle sedi, delle strutture e degli spogliatoi.
Restano escluse le abitazioni qualificate come “case di lusso” e le residenze storiche come i castelli e le ville. Niente da fare anche per gli edifici commerciali e gli alberghi.

3. Per quali lavori si ha diritto al bonus?
La gamma di lavori inscritti nell’elenco di quelli che potranno beneficiare del Superbonus è vasta. Rientrano nella lista l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento, sistema ecologico ed efficiente soprattutto in certi luoghi d’Italia dove la tecnologia sta prendendo piede.
Anche la sostituzione della caldaia tradizionale in favore di quella a condensazione o di una pompa di calore beneficia del bonus. Inoltre, per gli interventi di rifacimento del cappotto termico, ora il bonus si estende anche alle superfici inclinate, cioè ai tetti.

4. Limiti di spesa per il cappotto termico
Sono stati modificati anche i massimali di spesa previsti per questo tipo di intervento. Per le abitazioni singole e le villette a schiera il limite è 50 mila euro. Per i condomini da 2 a 8 unità il tetto massimo scende da 60 a 40 mila euro da moltiplicare per ciascuna unità.
Per i condomini più grandi invece si parla di 30 mila euro ad unità.

5. Limiti di spesa per il riscaldamento
Anche per le spese affrontate per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento cambiano. 20 mila euro è la spesa massima coperta dal bonus per unità se l’intervento si effettua in condomini piccoli. 15 mila per gli edifici più grandi e 30 mila per le abitazioni unifamiliari.

6. Limiti di spesa per il Sismabonus
Se i lavori che vi apprestate a fare hanno lo scopo di rendere antisismico un edificio, potete comunque accedere alla detrazione del 110%. In questo caso il tetto massimo di spesa è di 96 mila euro indipendentemente dal tipo di immobile.
Un tecnico specializzato dovrà attestare la diminuzione della classe di rischio sismico di almeno 2 punti.

7. Superbonus e interventi trainanti
È possibile usufruire del bonus al 110% anche per interventi minori, come la sostituzione degli infissi o la tinteggiatura. Per farlo però è necessario tenere a mente che occorre abbinarlo ad un intervento definito “trainante”. Per interventi trainanti si intendono tutti quei lavori strutturali volti alla riqualificazione energetica o antisismica. Diversamente, per gli infissi si potrà usufruire del bonus, già in vigore, del 50% che prevede il recupero della metà dell’importo speso nei 10 anni successivi all’intervento.

8. Requisiti necessari
Requisito fondamentale per accedere all’agevolazione è la certificazione APE (l’indice di prestazione energetica). Un tecnico qualificato dovrà constatare che i lavori attuati migliorino di almeno 2 punti di classe energetica l’edificio oggetto della ristrutturazione. Non è ancora chiaro se saranno necessari altri documenti ma, come nel caso di altri bonus in vigore, probabilmente l’Agenzia delle Entrate e l’Enea forniranno presto indicazioni più precise.

9. Sconto in fattura e cessione del credito
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio sono quelli che descrivono la possibilità di utilizzare il Superbonus per cessione o come sconto in fattura.
Nel testo attuale, che non dovrebbe più subire modifiche, si legge quanto segue. “I soggetti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono optare alternativamente: ad un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, […]; alla cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”

10. Come richiedere il bonus?
Per conoscere le procedure necessarie ad ottenere il Superbonus dovremo attendere ancora del tempo. Nonostante sia formalmente entrato in vigore dal 1º luglio, verosimilmente sino a metà agosto non conosceremo l’iter da seguire. Come indicato nell’articolo 119 del Decreto Rilancio infatti, è necessario un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Finché il provvedimento non verrà pubblicato non ci saranno certezze sulle modalità di accesso al Superbonus.

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