Una delle ultime novità introdotte a sostegno dei numerosi italiani attualmente fermi dal lavoro a causa dell’emergenza coronavirus è la sospensione del pagamento sul mutuo della prima casa.
Richiederlo è semplice, basta utilizzare l’apposito modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, compilabile anche online. La normativa, inoltre, prevede di rientrare in alcune categorie ben indicate per poterne usufruire, nonché di rispettare alcune condizioni.
Andiamo a vedere assieme quali sono queste categorie, le condizioni di accesso e a chi presentare il modulo.
Chi può richiedere a sospensione?
Inizialmente la sospensione era prevista solo per i mutuatari che avessero subito una sospensione del lavoro, oppure una riduzione dell’orario, per almeno 30 giorni consecutivi.
Con il decreto “Cura Italia” del 17 marzo, è stata data la possibilità di usufruirne anche ai lavoratori autonomi che autocertificano di aver subito un calo dei guadagni superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio. Nel decreto si prevede anche l’eliminazione della soglia precedentemente imposta di 30.000 euro di reddito, pertanto non è più necessario presentare il modulo ISEE.
Le condizioni da rispettare e a chi presentare la domanda
Innanzitutto, per richiedere la sospensione, è necessario che il mutuo sia relativo alla prima casa.
Questo, inoltre, non deve avere un valore superiore ai 250.000 euro, e deve essere stato aperto almeno da un anno dalla presentazione (potremmo dire entro marzo 2019). Inoltre, la casa su cui grava il mutuo non deve rientrare nella categoria “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Rimangono dunque escluse tutte le famiglie che hanno acquistato casa recentemente o le giovani coppie che hanno richiesto l’accesso al Fondo Nazionale di Garanzia Mutui Prima Casa.
La domanda dovrà essere presentata alla stessa banca che garantisce il finanziamento. Basterà compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito ufficiale del MEF. Questo può anche essere compilato online (interagendo direttamente con il file), e andrà corredato con i documenti che attestino il rispetto delle condizioni.
Durata della sospensione e periodo successivo alla scadenza
Sempre dalla norma, si legge che la sospensione può durare un massimo di 18 mesi, ma spetterà alla banca e a Consap decidere, in base alle condizioni dichiarate, quanto farlo durare.
È importante notare che la norma prevede il congelamento del mutuo e al beneficiario è comunque richiesto il versamento alla banca del 50% degli interessi, aggiornati in base allo spread. Una volta scaduta la sospensione si riprenderà a pagare il mutuo da dove lo si era interrotto, prolungandolo fino a ricoprire l’intera sospensione (se, per esempio, è previsto che non venga pagato per 12 mesi e l’originale conclusione del mutuo era nel 2023, passati i 12 mesi il mutuo sarà allungato fino al 2024).